1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
2-ter. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, introdottosi clandestinamente nello Stato o con permesso di soggiorno scaduto ovvero cede allo stesso il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è punito con l'arresto
2. Il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri introdottosi clandestinamente nello Stato o privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È sempre disposto il sequestro dell'azienda».