Art. 2.
(Contrasto dello sfruttamento degli stranieri clandestini).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

      «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
      2-ter. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, introdottosi clandestinamente nello Stato o con permesso di soggiorno scaduto ovvero cede allo stesso il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è punito con l'arresto

 

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sino ad un anno e con l'ammenda sino a 20.000 euro. È sempre disposta la confisca dell'immobile».

      2. Il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

      «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
      12-bis. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri introdottosi clandestinamente nello Stato o privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È sempre disposto il sequestro dell'azienda».